Handicap l. 104/92

La l. n. 104/1992 (e successive modificazioni) è la fonte normativa che disciplina la tutela delle persone con disabilità e dei familiari che li 

assistono.

Iter.

La domanda va presentata all'Inps tramite il sito internet dell'ente, dopo avere ottenuto il c.d. certificato telematico dal medico curante.Lo studio legale assiste il proprio cliente anche in questa delicata fase preparatoria (che spesso il cittadino delega ai c.d. Caf o Patronati), perché l'individuazione dei certificati medici da utilizzare  è un'operazione spesso sottovalutata, ma importante per ottenere il riconoscimento di ciò che spetta. Dopo la domanda si attende la visita medica da parte della Commissione Asl. Infine si svolge la visita e a distanza di tempi variabili a seconda delle Asl, perviene a casa il verbale.ln caso di ritardi lo studio legale sollecita l'emissione del verbale. Se nel verbale non vengono riconosciuti alcuni diritti o prestazioni è possibile fare ricorso in Tribunale (entro sei mesi). Lo studio assiste i propri clienti in questa fase con la necessaria professionalità.

I diritti, in sintesi.

Sono previste, a seconda dei casi, una serie di agevolazioni fiscali, detrazioni e sussidi (sanitari, tecnici ed informatici). Occorre verificare bene se siano stati riconosciuti leggendo con attenzione dove siano state apposte le "crocette" sulle voci del modulo prestampato.

Per i soggetti in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3 co. 3) la legge interviene anche in ambito lavorativo, con diverse tutele dettate sia per i disabili lavoratori che per coloro che devono assisterli, tra le quali rilevano in particolare il diritto di scelta della sede di lavoro, il divieto di trasferimento.

Permessi retribuiti

La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 33 della

il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile, anche continuativo, a condizione che la persona assistita non si trovi ricoverata a tempo pieno, spetta oltre al coniuge, ai parenti o affini entro il secondo grado (o il terzo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti), anche ai genitori adottivi del soggetto disabile, quando i genitori non siano entrambi lavoratori (Cass. n. 16460/2012). 


Computabilità dei permessi l.104/92 ai fini della maturazione di ferie e permessi.

Alcune aziende riducono il monte ferie dei lavoratori che fruiscono dei permessi, si tratta di una prassi illegittima, sanzionata dalla Cassazione.